Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riordinato la formazione sulla sicurezza sul lavoro. …
Differenze operative, rischi in magazzino e obblighi del datore di lavoro.
Il carrello retrattile richiede competenze specifiche per lavorare in corsie strette e con carichi in quota. L'azienda deve garantire formazione adeguata al mezzo realmente utilizzato.
Il carrello retrattile e molto diffuso nei magazzini ad alta densita, dove le corsie sono strette e le scaffalature raggiungono altezze elevate. Rispetto al carrello frontale, richiede maggiore attenzione a visibilita, stabilita e movimentazione del carico.
La normativa impone che il lavoratore sia formato, addestrato e abilitato all'uso dei carrelli elevatori. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 rafforza il principio della coerenza tra formazione, attrezzatura utilizzata e condizioni operative reali.
Non e corretto considerare il retrattile come un mezzo identico al frontale sotto il profilo operativo. Anche quando rientra nella famiglia dei carrelli industriali semoventi, il datore di lavoro deve verificare che l'operatore sappia usare proprio quel tipo di carrello.
I rischi principali sono caduta del carico dall'alto, urti contro scaffalature, perdita di stabilita, ridotta visibilita e interferenze con pedoni o altri mezzi. Procedure di viabilita interna e segnaletica sono fondamentali.
La formazione pratica deve includere manovre in corsia, prelievo e deposito in quota, controlli pre-uso e gestione delle anomalie. L'addestramento aziendale completa il percorso quando il contesto operativo e particolare.
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